1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituita dalla seguente:
«f) allo straniero che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica».
2. All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Ai fini della concessione della cittadinanza italiana ai sensi del comma 1 non è richiesta la rinuncia alla cittadinanza straniera».